Funzioni
L'art. 11 del D.lgs. 267/2000 (il Testo Unico degli Enti Locali ) prevede l'istituto del Difensore Civico , cui attribuisce compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il Difensore Civico esercita la propria funzione in piena autonomia ed indipendenza, nel solo rispetto delle leggi, dello Statuto e del Regolamento; può intervenire in caso di irregolarità amministrative, disfunzioni, carenze,ritardi ingiustificati, e rifiuto di informazioni nei confronti dei cittadini.
E' tenuto a presentare all'organo che lo ha eletto una Relazione annuale sull'attività svolta;
È un servizio gratuito per il cittadino.
Il Difensore Civico ascolta il cittadino ed esamina innanzitutto l'istanza per accertarne l'ammissibilità.
Se è ricevibile, il Difensore Civico avvia un'istruttoria chiedendo, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche sottoposte alla sua attenzione.
Consulta ed ottiene copia, senza limite del segreto d'Ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento.
Può normalmente convocare il Responsabile della pratica per chiarimenti circa lo stato della stessa allo scopo di ricercare soluzioni.
Tenta soluzioni amichevoli, inviando solleciti agli Uffici interessati, fornendo indicazioni relativamente a diritti-doveri, vie percorribili, Uffici o enti cui rivolgersi
Chi può rivolgere istanza?
L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto da singoli cittadini, comitati, associazioni, persone giuridiche, stranieri o apolidi, residenti, dimoranti nel comune.
Cosa non può fare?
- Intervenire in rapporti e controversie tra privati;
- Effettuare sopralluoghi e perizie tecniche;
- Annullare atti e provvedimenti, sostituirsi ai funzionari , sostituirsi al giudice amministrativo ed al giudice ordinario, comminare sanzioni, rappresentare il cittadino in giudizio.
Il Difensore Civico non va confuso con il Giudice di Pace.
Il Difensore Civico, a differenza del Giudice di Pace, non è un organo giudiziario, ma un servizio offerto dal Comune.
Al Difensore Civico il cittadino può rivolgersi per segnalare abusi, gravi negligenze e ritardi della Pubblica Amministrazione. Il Difensore Civico esamina l'esposto del cittadino e se rientra nelle sue competenze approfondisce il caso sentendo gli uffici competenti ed informa il cittadino del risultato ottenuto.
Il Giudice di Pace invece è un organo giudiziario e ha competenza in materia civile e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.