ICI- Guida all'I.C.I.
Guida all'I.C.I.:
La presente guida non vuole essere esaustiva dell'argomento ma vuole fornire alcune indicazioni generali sull'imposta pertanto per conoscere informazioni più specifiche, soprattutto in merito ad aliquote e detrazioni è consigliabile mettersi in contatto con l'Ufficio Ici. Si ricorda inoltre che è consigliabile prendere visione del Regolamento comunale sull'ICI, fondamentale per una corretta applicazione dell'Imposta soprattutto in merito ad agevolazioni od esclusioni.
Chi deve pagare l'ICI
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati diversi dall'abitazione principale, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni diversi dall'abitazione principale;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
La dichiarazione
Con Decreto Ministeriale del 23/04/2008 il Ministero ha approvato il modello di variazione Ici anno 2007.
La dichiarazione è ancora richiesta nei seguenti casi:
- per gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta (denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili o delle variazioni nella destisnazione di unità ad abitazione principale - ad esempio immobile a disposizione che diventa abitazione principale e viceversa);
- per le variazioni, rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare, nei casi in cui i dati non siano ricavabili dal modello unico informatico utilizzato per la registrazione, trascrizione e voltura degli atti e comunque, in tutti i casi in cui non sia individuabile la soggettività passiva del contribuente (passaggio da terreno agricolo ad area fabbricabile e viceversa, valori delle aree fabbricabili, contratti di leasing, incremento valore immobili a scrittura contabile, ecc. )
La dichiarazione relativa all'anno 2007 va presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione deli redditi
(31.07.2008) utilizzando il modello ministeriale appositamente approvato e può essere consegnata all'Ufficio ICI o spedita tramite raccomandata senza ricevuta di ritorno.
Calcolo dell'imposta:
- Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando l'aliquota deliberata dal Comune alla base imponibile, rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, e infine moltiplicata:
- per 140 per i fabbricati dei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.) - Si ricorda che detto coefficiente, originariamente pari a 100, è stato rivalutato nella misura del 40% per effetto dell'art. 2, comma 45, del D.L. n. 262 del 2006, e che tale rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge, e cioè dal 3/10/06;
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni) e C (box, magazzini, depositi, ecc.) con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
- Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
- L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protratto il possesso: il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.
- Nel corso dell'anno di imposta possono verificarsi delle situazioni particolari connesse al mutamento della soggettività passiva o della destinazione d'uso dell'immobile. In tal caso, può essere utile, ai fini della determinazione dell'imposta, consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Conversione in euro delle rendite catastali e dei redditi domenicali
Ai fini della determinazione della base imponibile si riporta parte della Circolare n.12/T del 21/12/01,avente per oggetto l'introduzione dell'euro nelle procedure gestite dall'Agenzia del Territorio:
" Le rendite del Catasto Fabbricati ed i redditi del Catasto Terreni ad oggi vigenti, sono convertiti in euro. Già dal 1° gennaio 1999 i relativi dati sono rilasciati in euro ed in lire.
Nell'archivio storico della banca dati del catasto sono conservati i dati originari in lire, disponibili per la consultazione e la certificazione.
Le rendite del Catasto Fabbricati e i redditi del Catasto Terreni dal 1° gennaio 2002 saranno attribuiti direttamente in euro attraverso la conversione delle tariffe d'estimo attualmente vigenti.
Per le rendite iscritte in catasto, individuate mediante stima diretta e già espresse in lire (unità immobiliari del Catasto Fabbricati appartenenti ai gruppi di categoria D ed E), in base all'art. 5 del regolamento C.E. n. 1103/1997 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 giugno 1997, trattandosi di importo finale, viene effettuata la conversione in euro sulla base del tasso ufficiale (L. 1.936,27), con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
In sintesi:
a) le rendite connesse a dichiarazioni presentate successivamente al 31 dicembre 2001 vengono espresse solo in euro;
b) le rendite connesse a dichiarazioni presentate antecedentemente al 1° gennaio 2002, ed ancora vigenti nel periodo successivo a tale data, vengono espresse in euro ed in lire;
c) le rendite connesse a dichiarazioni presentate antecedentemente al 1° gennaio 2002, e non più vigenti nel periodo successivo a tale data, vengono espresse solo in lire;
d) i contribuenti che dispongono di rendite o redditi catastali espressi in lire, potranno ricavare il corrispondente importo in euro, dividendo semplicemente gli importi in lire per il tasso ufficiale di conversione (L. 1.936,27) e arrotondando l'importo ottenuto al centesimo".
Si precisa che l'arrotondamento alla seconda cifra decimale va effettuato tenendo conto del valore del terzo decimale; perciò, se il terzo decimale e' inferiore a 5, l'importo deve essere arrotondato per difetto, mentre se e' uguale o superiore a 5, l'importo deve essere arrotondato per eccesso."
Le aliquote:
Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.
Per conoscerne la misura il contribuente può consultare gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.
Dal 2008 per l'unità immobiliare classificata in A1, A8, A9, nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica continua ad essere riconosciuta una detrazione annua dall'imposta dovuta che varia da Comune a Comune, da rapportare ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione.
Dal 2008 questa possibilità è limitata ai possessori di abitazioni classificate in A/1, A/8, A/9 a seguito dell'introdizione dell'esclusione dall'ICI su tutte le abitazioni classificate nella categogria A.
Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che è residente.
Immobili adibiti ad abitazione principale:
La detrazione, oltre che rapportata ai mesi di destinazione, deve essere suddivisa, nel caso in cui vi siano più contribuenti residenti, in parti uguali tra loro, prescindendo, quindi, dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento.
Il Comune, con propria deliberazione, può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- stabilire l'assimilazione all'abitazione principale dell'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a detti immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a € 258,23 (L. 500.000) in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre € 258,23 (L. 500.000) fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per conoscere se, quali condizioni ed in che misura sia stabilita la suddetta detrazione, il contribuente deve interpellare il Comune destinatario del versamento dell'imposta.
Le pertinenze dell'abitazione principale:
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l'estensione della riduzione dell'aliquota anche alle pertinenze.
Riguardo poi all'ammontare della detrazione stabilita dal Comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, occorre ricordare che se detto ammontare non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull'imposta dovuta per le pertinenze.
Come e quando si paga
L'Ici va versata in due rate:
- la prima rata, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare dal 1° al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
- Se si possiedono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
- Se si possiedono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.
Il singolo Comune può stabilire importi minimi al di sotto dei quali non è dovuto alcun versamento.
L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi oppure per eccesso se superiore a detto importo (ad es. 15,49=15,00; 15,50=16; 16,70=17,00)
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o presso le banche convenzionate con il Comune (in caso di riscossione diretta), salvo diverse disposizioni del Comune, utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale (diverso da quelli generici ed ordinari) od il modello F24.
Il ravvedimento operoso:
I ritardatari o coloro che si accorgono di aver sbagliato i versamenti possono pagare l'imposta, entro i 30 giorni successivi alle scadenze dell'acconto e/o del saldo , applicando la sanzione ridotta del 3,75% sull'imposta dovuta, oltre agli interessi legali vigenti al momento del versamento in ravvedimento, calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Successivamente, cioè a partire dal 31^ giorno e fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta da versare, l'imposta deve essere versata invece con una sanzione del 6% sull'imposta dovuta, oltre agli interessi legali vigenti al momento del versamento in ravvedimento, anche in questo caso calcolati solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare. Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".
In conseguenza di quanto sopra il ravvedimento è possibile solo per l'anno in corso e per l'anno precedente a quello in cui viene effettuato il versamento. Quindi nel 2007 si può versare con ravvedimento acconto e/o saldo 2006 entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2006 e l'acconto 2007 (che può essere comunque versato ancora nel 2008 entro la scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2007).
Esempio:
Se l'11 gennaio 2007 un contribuente vuole effettuare il versamento dell'ICI pari a EURO 120,00, dovrà pagare:
EURO 120,00 a titolo di imposta;
EURO 4,50 a titolo di sanzione ottenuta dal calcolo: EUR 120,00 x 3,75%;
EURO 0,18 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo ottenuti dal calcolo EURO 120 x 2.5 x 22 36.500
N.B. Si precisa che per l'anno 2006 le scadenze dell'acconto e del saldo erano fissate rispettivamente al 30.06.2006 ed al 20.12.2006.
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in unica soluzione, entro il 16 dicembre, con applicazione degli interessi del 3%.
Si ricorda che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
Dove rivolgersi
- Ufficio ICI
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