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Vendite straordinarie di liquidazione

Descrizione dell'attività di vendita straordinaria di liquidazione

Le vendite straordinarie di liquidazione sono  effettuate dall'operatore commerciale che intende esaurire in breve tempo tutte le proprie merci a causa di cessazione dell'attività commerciale, trasferimento dell'azienda (cessione), trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali.

Come si fa per esercitare

 Le vendite di liquidazione possono essere effettuate:
 - per la durata massima di 13 (tredici) settimane nei casi in cui la vendita avviene per:
A) CESSAZIONE DELL' ATTIVITA' COMMERCIALE
B) TRASFERIMENTO DELL' AZIENDA (CESSIONE)
C) TRASFERIMENTO DELL' AZIENDA IN ALTRO LOCALE 
- per la durata massima di 6 (sei) settimane e per una sola volta in ciascun anno solare nei casi di cui la vendita avviene per:
D) TRASFORMAZIONE O RINNOVO DEI LOCALI
Tutte le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno, salvo quelle per la trasformazione o rinnovo dei locali, sempre liberamente praticabili nei mesi di febbraio ed agosto, che però non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione (SALDI), nonché, in ogni caso, dal 25 novembre al 31 dicembre. L'operatore commerciale ha l'obbligo di chiusura dell'esercizio per un periodo pari a un terzo della durata della vendita di liquidazione e 
comunque, per almeno sette giorni, con decorrenza dalla cessazione della vendita straordinaria.La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di istrutturazione  manutenzione straordinaria od ordinaria dei locali di vendita relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione 
di impianti tecnologici o servizi, o loro adeguamento alle norme vigenti.    Non è consentita l'effettuazione delle vendite di liquidazione nell'ipotesi di cessione dell'azienda, nei casi in cui la cessione avvenga tra aziende controllate o collegate, quali definite dall'articolo 2359 del Codice Civile. Nel caso di vendite di liquidazione per i casi previsti alle lettere A) e B), il titolare dell'attività, per un periodo di almeno 6 (sei) mesi successivi alla vendita di liquidazione, non può aprire un nuovo esercizio dello stesso settore merceologico nei medesimi locali. Per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. Nei casi previsti alle lettere A), B) e C) le autorizzazioni o abilitazioni all'attività di vendita al dettaglio mantengono la loro validità per la durata delle vendite di liquidazione e comunque non oltre il termine di 13 (tredici) settimane. È vietata l'effettuazione di vendite di liquidazione con il sistema di pubblico incanto.A decorrere dall'inizio delle vendite di liquidazione, è vietato 
introdurre nei locali e nelle pertinenze dell'esercizio di vendita merci del genere di quelle offerte in vendita di liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito.

Dove rivolgersi

 
Ufficio Commercio
Responsabile
Dott. Alberto Gardina
 
Referente
Dott.ssa Barbara Sfondrini
 
Indirizzo
Piazza Visconti 24
 
Telefono
02 93332.204 - 205 - 207 - 208 - 209
 
Fax
02 93332298
 
Orario
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.15
Martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.15
 

Comune di Rho - Piazza Visconti, 23 Rho (MI)
Centralino: 02.933321 - fax 02.93332505 - Partita IVA: 00893240150