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ELEZIONI POLITICHE DEL 13-14/04/2008: indicazioni pervenute dalla Prefettura di Milano

In relazione alla prossima scadenza elettorale, la Prefettura di Milano ha inviato alcune circolari, utili a ricordare termini e modalità di propaganda elettorale e comunicazione politica, oltre ad alcune novità per quanto riguarda l'esercizio dell'opzione per il voto in Italia prevista per gli elettori residenti all'estero.

Quest'ultima, in particolare, per la quale fa fede il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, ha subito alcune modifiche tramite la legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30. (Circolare MIAITSE n. 19/2008), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 51 del 29 febbraio 2008, in vigore dal 1° marzo 2008, giorno successivo a quello di pubblicazione. Le modifiche apportate riguardano l'art. 1 e l'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, ma qui interessa ricordare la prima modifica, che aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1, si stabilisce una diversa decorrenza del termine di dieci giorni per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, fissandola, per le prossime elezioni politiche, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (1° marzo 2008, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale). A seguito dell'entrata in vigore della citata normativa, pertanto, il suddetto diritto può essere esercitato entro l'11 marzo 2008, secondo le modalità già descritte e rese note, insieme al modello allegato alla relativa circolare prefettizia del 12 febbraio 2008.

In relazione alla propaganda elettorale e alla comunicazione politica (Circolare MIATSE n. 9/2008), si reputa opportuno richiamare le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente.

Agevolazioni postali e fiscali (artt. 17 e 18 della legge 10 dicembre 1993, n. 515) .
* Come è noto, nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista (o a ciascun candidato nei collegi uninominali) tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.
* Al riguardo, sul sito www.poste.it , saranno consultabili le istruzioni delle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.
* Si rammenta, altresì, che, nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Diffusione di sondaggi demoscopici e rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici . * Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 29 marzo 2008, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
* Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
* Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.
* Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini, possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212) . * Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 12 aprile 2008 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
* Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.
* E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Da ultimo, alcune disposizioni riguardano la pubblicazione delle deliberazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e il termine ultimo per la presentazione delle candidature. Nello specifico:
* nella gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2008 sono stati pubblicati sia il provvedimento in data 20 febbraio della Commissione parlamentare sopra indicata, sia la deliberazione in data 21 febbraio dell'Autorità delle Garanzie nelle Comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione, in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 13 e 14 aprile 2008, nel periodo compreso tra la data di indizione dei comizi elettorali e lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle candidature;
* il provvedimento della Commissione parlamentare disciplina altresì, per la circoscrizione estero, le trasmissioni di comunicazione politica e di informazione della Società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico anche per la parte relativa al periodo successivo alla presentazione delle liste.

La Prefettura raccomanda ai soggetti interessati la puntuale osservanza delle disposizioni impartite con le deliberazioni sopra citate, nonché - in attuazione del principio della parità di accesso agli spazi di propaganda - l'osservanza di ogni altra disposizione normativa in materia di accesso ai predetti spazi sulla stampa quotidiana e periodica e sulla radiodiffusione sonora e televisiva.

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