Città di Rho


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NOVITA' ICI 2008 ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE

In data 29 Maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 93/2008 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 Maggio 2008), che prevede l'esenzione, a partire dalla prossima rata di Giugno, dal pagamento dell'imposta per le "abitazioni principali" e relative pertinenze.

Per identificare cosa sia o meno "abitazione principale e relative pertinenze", occorre riferirsi al Regolamento del Comune di Rho.

Non è più dovuta l'ICI per i seguenti immobili:

1.  l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ed una  pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 -, cioè n. 1 garage o posto auto, n. 1 cantina, se distintamente accatastati; il C2 (cantina o solaio) devono essere ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ed il C6, C7 (box, posto auto, tettoia) possono essere ubicati in un qualsiasi punto nell'ambito del territorio comunale; In caso di esistenza di due pertinenze con classificazione:
  • C2, il beneficio verrà riconosciuto ad entrambe solo nel caso in cui sia dimostrato che una sia cantina ed una solaio/sottotetto;
  • C6, il beneficio verrà riconosciuto a quella con rendita più elevata;

2.   l'unità immobiliare data in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari a condizione che costoro abbiano fissato in tale unità immobiliare la propria residenza. I familiari che possono beneficiare di questa agevolazione sono: i figli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte dei genitori e viceversa; i fratelli, per gli immobili concessi in uso gratuito da parte di altri fratelli; i nipoti, per gli immobili concessi in uso gratuito dai nonni e viceversa. L'elencazione precedente è tassativa, pertanto risultano esclusi i rapporti di parentela non specificatamente individuati. Non è altresì ammessa la concessione in uso gratuito tra coniugi e figli minori.

3.  l'abitazione di proprietà di cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e residenti nel Comune di Rho;

4.  l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5.  nel caso di due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all'Ufficio del Territorio ai fini dell'unificazione delle diverse unità in un'unica unità abitativa. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; 

6.  l'immobile ex casa coniugale assegnato a coniuge a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio anche per la quota di proprietà in capo al coniuge non assegnatario a condizione che quest'ultimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Rho.

7.  l'unità immobiliare posseduta in Italia, a condizione che non risulti locata, da cittadino italiano residente all'estero.

I soggetti che possiedono le unità immobiliari di cui al punto 2 devono presentare comunque apposita dichiarazione sul modello predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008 (nel 2009).

L'imposta è invece dovuta per i seguenti casi:

  1. l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
  2. le abitazioni e sue pertinenze (C/2 - C/6 - C/7 limitatamente ad una unità per categoria) locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.
  3. Altri Fabbricati (ad es. tutte le altre abitazioni non principali, box non di pertinenza, negozi, immobili classificati in A/10, in D), Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni;
  4. Terreni agricoli;
  5. Aree Fabbricabili;
  6. Secondo o ulteriore box e seconda o ulteriore cantina.
I soggetti che possiedono le unità immobiliari di cui al punto 2 devono presentare comunque apposita dichiarazione sul modello predisposto dal Comune entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2008 (nel 2009).

Le aliquote e detrazioni, approvate con delibera di C.C. n. 32 del 12/04/2008, da applicare ai fini del calcolo dell'imposta per tutti i casi in cui è dovuto il pagamento sono così differenziate:


 
TIPOLOGIA IMMOBILE
ALIQUOTA 2008
DETRAZIONE 2008
Abitazioni principali classificate in A1 ,A8, A9 ed una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 (n.1 box, n.1 cantina, n.1 tettoia).
4,8 per mille
€ 136,00
Abitazioni e una pertinenza per categoria catastale - C2, C6, C7 (n.1 box, n.1 cantina,n.1 tettoia) locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.
4,8 per mille
Non applicabile
Pertinenza oltre la 1^ (2^, 3^ etc. box, cantina, tettoia) delle abitazioni principali classificate in A1, A8, A9 e delle abitazioni locate con i contratto tipo ai sensi dell'art.2, comma 3, Legge 431/1998 e recepiti con l'Accordo Locale per la Città di Rho.
7 per mille
Non applicabile
Abitazioni non locate per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni e relative pertinenze.
9 per mille
Non applicabile
Altri fabbricati: classificati ad esempio in A/10, C1, C3, B, D, box non di pertinenza
7 per mille
Non applicabile
Terreni agricoli
4,8 per mille
Non applicabile
Aree fabbricabili
7 per mille
Non applicabile
 
Rimangono peraltro invariate le modalità di calcolo, di versamento e le scadenze già in vigore nel 2007 ad eccezione del bollettino postale di versamento, di cui è stato approvato un nuovo modello per l'anno 2008.

I Cittadini che dovessero avere già ricevuto eventuali bollettini di pagamento e che si trovassero nelle condizioni indicate dalla normativa tali per cui il pagamento dell'ICI non fosse più dovuto sono invitati a comportarsi come indicato nella presente comunicazione.

L'informativa in corso di recapito in questi giorni e gli allegati sono stati, infatti, predisposti prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge di esenzione ICI. I bollettini sono stati inviati a coloro che, sulla base delle dichiarazioni e i versamenti eseguiti fino al 2007, risulterebbero tenuti a effettuare comunque il versamento dell'imposta. Se invece, per diverse ragioni, chi avesse ricevuto i bollettini non fosse più tenuto al pagamento e non fosse obbligato a presentare la dichiarazione di variazione ICI, è invitato a non tener conto della comunicazione inviata.
Nel caso ci fossero dubbi o fossero necessari chiarimenti sull'effettivo obbligo di versamento, si consiglia comunque di rivolgersi direttamente all'Ufficio ICI prima della scadenza della rata di acconto.

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