Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, recante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, per semplificare i rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione.
I certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della firma, conosciuta anche come "autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione". Ha la stessa validità temporale dell'atto che sostituisce e va firmata dal cittadino interessato senza bisogno che la firma venga autenticata, allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
E' quindi possibile sostituire un certificato compilando il modulo di
autocertificazione (480 KB) di seguito riportato nella
Sezione Modulistica.
Sono sostituibili le certificazioni dei seguenti stati, qualità personali e fatti:
· data e luogo di nascita
· residenza
· cittadinanza
· godimento dei diritti civili e politici
· stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
· stato di famiglia
· esistenza in vita
· nascita del figlio
· decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
· iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
· appartenenza a ordini professionali
· titolo di studio, esami sostenuti
· qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
· situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
· assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
· possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
· stato di disoccupazione
· qualità di pensionato e categoria di pensione
· qualità di studente
· qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
· iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
· tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
· di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
· di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
· qualità di vivenza a carico
· tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
· di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Non devono pertanto essere più richiesti i sopra indicati certificati dagli organi della pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, nonché dai privati che vi consentono.
Per certificare i dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza, è sufficiente esibire un documento di riconoscimento. Se il documento non è più valido, l'interessato deve dichiarare, in margine alla fotocopia, che i dati contenuti nel documento non sono variati dalla data del rilascio.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, qualità personali o fatti non compresi nel precedente elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. L'autenticazione della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto, o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro funzionario incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati agli organi della pubblica amministrazione e ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sotto elencati documenti:
· certificati medici, sanitari, veterinari;
· certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
· brevetti e marchi.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato, un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, è conforme all'originale.
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Tali disposizioni non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati, qualità o fatti personali che possono essere autocertificati mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali previste.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini dell'Unione europea.
Relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei confronti di coloro che sono regolarmente soggiornanti in Italia; tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.