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Saldi invernali dal 2 gennaio 2010

In Lombardia il periodo per i saldi invernali sarà compreso tra il 2 gennaio e il 2 marzo 2010.

Regole principali

I commercianti hanno l'obbligo di esporre accanto al prodotto il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso (è invece facoltativa l'indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso). L'operatore commerciale ha l'obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che anche graficamente non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita; non può, inoltre, indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare la veridicità delle informazioni relative al prodotto agli organi di controllo.

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell'articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre, quindi, conservare.

 

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