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Riconoscimento ai congiunti delle vittime delle foibe

Il termine per le domande è il 30 marzo 2014

La Legge 30 marzo 2004 n. 3, in occasione dell'istituzione del "Giorno del ricordo in memoria delle vittime delle foibe" ha previsto la concessione, ai congiunti che ne facciano richiesta, di un'apposita insegna metallica con relativo diploma, a titolo onorifico e senza assegni.


Il riconoscimento spetta ai figli, ai nipoti e, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che, dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, siano stati soppressi e infoibati.

Tale diritto è esteso anche agli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo quelli che sono morti in combattimento.
Vengono esplicitamente esclusi dal riconoscimento coloro che sono stati uccisi mentre facevano volontariamente parte di formazioni non a servizio dell'Italia.
Il termine per la domanda al riconoscimento è il 30 marzo 2014.

Le domande, dirette all'apposita "Commissione per la valutazione delle richieste di concessione" istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  redatte su carta libera, devono essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la descrizione del fatto, della località, della data in cui si sa o si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del congiunto, allegando ogni documento possibile, eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti. 
Documento in formato Adobe AcrobatLa domanda con l'atto notorio (73 KB)

Per info: sito ufficiale Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia
 

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