Dr. Marco Cavalleri (Coordinatore)
Dr. Marco Ottolini
Dr. Sergio Parisi
Competenza CivileSono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:
1. le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi, riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
2. le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
3. le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.
4. le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali od assistenziali.
Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative a beni mobili di valore fino a 5.000 euro, nonché le cause di risarcimento del danno derivante da circolazione di veicoli di valore non superiore a 20.000 euro.
Il Giudice di Pace è competente a decidere sul ricorso in opposizione a sanzione amministrative per violazioni del Codice della strada (art. 204-bis C.d.S.). Il Giudice di Pace è inoltre competente in materia di opposizioni avverso le ordinanze-ingiunzioni, relative a sanzioni amministrative pecuniarie, in base all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ad eccezione di quei casi riservati espressamente al Tribunale (art. 22 bis Legge n. 689/1981).
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa, su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore. In tal caso, il Giudice di Pace potrà unicamente cercare di far raggiungere alle parti un accordo amichevole, in ordine alla controversia che le vede contrapposte, ma non anche emettere una decisione sulla medesima.
Il cittadino può rivolgersi direttamente e personalmente al Giudice di Pace, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile:
- per controversie aventi un valore sino a 516,46 euro (per vertenze di valore superiore, la difesa personale delle parti deve essere autorizzata - di volta in volta - dal Giudice di Pace, in considerazione dell'entità e della natura della causa) - vedi art. 82 c.p.c.
- se vuole esperire il tentativo stragiudiziale di conciliazione, in ordine ad una controversia per cui non si è ancora agito in giudizio - vedi art. 322 c.p.c.,
- per proporre opposizione avverso verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, ovvero avverso ordinanze ingiunzione relative a sanzioni amministrative - vedi art. 204 bis C.d.S. ed art. 22 Legge n. 689/1981.
In tutti gli altri casi, la parte deve stare in giudizio con l'assistenza di un Legale.
Competenza PenaleIl Giudice di Pace è anche un giudice penale: ha competenza, tra gli altri, su alcuni reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l'omissione di soccorso; contro onore, quali l'ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l'ingresso abusivo nel fondo altrui.
In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.
Per ricorsi a sanzioni amministrative-
modalità di presentazione del ricorso e modulo (250.06 kB)