Descrizione
Importanti novità per i gestori di strutture ricettive e locazioni brevi.
Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.04.2022, pubblicato in G.U. n.110 (S.O. n.17) del 12 maggio 2022, è stato approvato il modello di dichiarazione e relative istruzioni che da attuazione alle previsioni contenute nell’art. 4, comma 1-ter del D.Lgs. n.23/2011.
Entro il 30 GIUGNO 2022 dovrà quindi essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione riferita all’imposta di soggiorno (imposta applicata, numero presenze tassate ed esenti, importo annuale versato al comune) per l’anno 2020 e 2021.
Entro il 30 GIUGNO 2022 dovrà quindi essere presentata, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione riferita all’imposta di soggiorno (imposta applicata, numero presenze tassate ed esenti, importo annuale versato al comune) per l’anno 2020 e 2021.
Obbligati alla presentazione sono :
- I gestori delle strutture ricettive;
- I gestori o intermediatori delle locazioni brevi (siano essi persone fisiche, soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, o gestori di portali telematici);
L’omessa od infedele presentazione della dichiarazione è sanzionabile con una sanzione amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto mentre all’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’art.13 del D.Lgs. n.471/1997 pari al 30%.
Eventuali aggiornamenti del modello e delle istruzioni saranno pubblicati sul suto internet del Dipartimento delle finanze del MEF, Informativa MEF
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Letzte Änderung: 01.06.2022 11:49:30