Descrizione
Nessun adempimento dichiarativo al 31.01.2021.
Con l'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio ), convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, i gestori di strutture ricettive non sono più individuati come agenti contabili ma sono qualificati come "Responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi". Questa modifica rende il gestore direttamente responsabile del versamento al Comune delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, indipendentemente dal fatto che l'ospite abbia provveduto o meno al pagamento.
A seguito di tale novità normativa, i gestori non sono più tenuti alla resa del conto, cioè alla compilazione del modello 21.
L'articolo 180 modifica inoltre anche la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l'anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Non sarà pertanto più possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo.
Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, il Comune può prevedere modalità di comunicazione e scadenze diverse. Al momento il Comune di Rho non ha introdotto modifiche regolamentari con previsioni diverse. In caso di modifiche verrà data opportuna comunicazione.
Pertanto i precedenti adempimenti dichiarativi previsti alla scadenza del 31 gennaio sono abrogati.
Permane invece l'obbligo di versamento mensile delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, (30%).
A seguito di tale novità normativa, i gestori non sono più tenuti alla resa del conto, cioè alla compilazione del modello 21.
L'articolo 180 modifica inoltre anche la scadenza e le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, che dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a tutte le somme dovute per l'anno precedente, esclusivamente in via telematica e utilizzando un modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Non sarà pertanto più possibile presentare la dichiarazione in formato cartaceo.
Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 180 del D.L. n. 34/2020, il Comune può prevedere modalità di comunicazione e scadenze diverse. Al momento il Comune di Rho non ha introdotto modifiche regolamentari con previsioni diverse. In caso di modifiche verrà data opportuna comunicazione.
Pertanto i precedenti adempimenti dichiarativi previsti alla scadenza del 31 gennaio sono abrogati.
Permane invece l'obbligo di versamento mensile delle somme corrisposte dagli ospiti delle strutture a titolo di imposta di soggiorno, secondo le prescrizioni del regolamento.
Cambiano inoltre le sanzioni: in caso di omessa o infedele dichiarazione si applica una sanzione amministrativa da 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, mentre in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 13 del D. Lgs. n. 471/1997, (30%).
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Last edit: 30/01/2021 13:10:40