Descrizione
Posticipo nell'accensione dei riscaldamenti, dal 29 ottobre al 3 novembre. Il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha firmato l'ordinanza di rinvio nella data di qualche giorno, complici le temperature miti di questi giorni
Il decreto Energia infatti stabiliva il 22 ottobre come data per l' avvio dei riscaldamenti, poi il rinvio al 29 ottobre. Le temperature che continuano a essere miti e i rincari dell' energia elettrica hanno portato a prendere la decisione di un ulteriore rinvio.
La città è inserita nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013: questo comporta un orario massimo di funzionamento pari a 13 ore giornaliere fino al 7 aprile 2023. Ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, è conferito il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita.
L’Ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, nonché alle strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti affidati a servizi sociali pubblici; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
I competenti organi di vigilanza adotteranno le opportune misure di controllo per il rispetto dell’Ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
Il decreto Energia infatti stabiliva il 22 ottobre come data per l' avvio dei riscaldamenti, poi il rinvio al 29 ottobre. Le temperature che continuano a essere miti e i rincari dell' energia elettrica hanno portato a prendere la decisione di un ulteriore rinvio.
La città è inserita nella zona climatica E dell’art. 4 del DPR n. 74 del 2013: questo comporta un orario massimo di funzionamento pari a 13 ore giornaliere fino al 7 aprile 2023. Ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, è conferito il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita.
L’Ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura, nonché alle strutture protette per l'assistenza e il recupero di soggetti affidati a servizi sociali pubblici; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
I competenti organi di vigilanza adotteranno le opportune misure di controllo per il rispetto dell’Ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
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Last edit: 02/11/2022 12:27:19