Descrizione
Si informa che l’Agenzia delle Entrate- Ufficio Provinciale – Territorio di Milano ha aggiornato la banca dati catastale sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull’uso del suolo delle particelle, rese agli organismi erogatori di contributi agricoli dai soggetti interessati nel corso dell’anno e messe a disposizione dall’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura).
L’elenco delle particelle oggetto di variazioni colturali e la modulistica per la segnalazione di incongruenze sono consultabili presso l’Ufficio Catasto del Comune di Rho, in via Marsala 19 e nell’apposita sezione del presente sito istituzionale. La suddetta documentazione resterà a disposizione degli interessati fino al 28.02.2026.
Sono altresì disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Milano, sito in VIA IGINIO UGO TARCHETTI 6, previo appuntamento.
In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale -del comunicato dell’Agenzia di cui sopra, avvenuta sul n.288 del 12.12.2025.
L’elenco delle particelle oggetto di variazioni colturali e la modulistica per la segnalazione di incongruenze sono consultabili presso l’Ufficio Catasto del Comune di Rho, in via Marsala 19 e nell’apposita sezione del presente sito istituzionale. La suddetta documentazione resterà a disposizione degli interessati fino al 28.02.2026.
Sono altresì disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate nonché presso la sede dell’Ufficio Provinciale - Territorio di Milano, sito in VIA IGINIO UGO TARCHETTI 6, previo appuntamento.
In caso di incoerenza - I contribuenti che riscontrano delle incoerenze nell’aggiornamento possono presentare una richiesta di riesame in autotutela. La richiesta non interrompe o sospende il termine di 120 giorni ai fini della presentazione dell’eventuale ricorso.
I ricorsi avverso la variazione dei redditi, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, possono essere proposti entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale –Serie Generale -del comunicato dell’Agenzia di cui sopra, avvenuta sul n.288 del 12.12.2025.
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Ultimo aggiornamento pagina: 16/12/2025 12:25:10