Descrizione
La nuova ordinanza sindacale n. 31 del 18 maggio definisce quanto segue:
1) PARCHI, VILLE E GIARDINI
a) E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In tali luoghi è consentito svolgere anche attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
b) le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse fino a nuove disposizioni;
c) E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in base alle vigenti diposizioni regionali;
2) ORTI COMUNALI
E’ consentito l’accesso da parte degli aventi diritto a tutti gli orti comunali con le seguenti prescrizioni:
a) divieto di assembramento
b) obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
c) obbligo di utilizzare la mascherina in base alle vigenti norme regionali.
1) PARCHI, VILLE E GIARDINI
a) E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In tali luoghi è consentito svolgere anche attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
b) le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse fino a nuove disposizioni;
c) E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in base alle vigenti diposizioni regionali;
2) ORTI COMUNALI
E’ consentito l’accesso da parte degli aventi diritto a tutti gli orti comunali con le seguenti prescrizioni:
a) divieto di assembramento
b) obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
c) obbligo di utilizzare la mascherina in base alle vigenti norme regionali.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/05/2020 15:06:17