Inquinamento. Da giovedì 26 gennaio attive le misure previste dal Protocollo regionale sulla qualità dell'aria.

   Da giovedì 26 gennaio scattano le misure straordinarie previste dal "Protocollo regionale sulla qualità dell aria". La concentrazione di PM10 in atmosfera ha superato il limite di legge per 7 giorni consecutivi e devono...
Data:

26 一月 2017

Tempo di lettura:

8 min

Tipologia

Avviso

Descrizione

 

 

 

Da giovedì 26 gennaio scattano le misure straordinarie previste dal "Protocollo regionale sulla qualità dell'aria". La concentrazione di PM10 in atmosfera ha superato il limite di legge per 7 giorni consecutivi e devono quindi essere adottate le seguenti misure per contenere l’inquinamento da polveri sottili:

Riduzione delle temperature nelle abitazione e nelle attività commerciali: la temperatura dovrà essere mantenuta entro il limite di 19°C (con tolleranza di 2° C)

Limitazione al traffico veicolare:

  • stop ai veicoli Euro 0 benzina e Euro 0, 1 e 2 diesel anche nelle giornate di sabato, domenica e festivi dalle ore 7.30 alle ore 19.30
  • Le autovetture private Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato (FAP) non potranno circolare in ambito urbano dalle ore 9.00 alle ore 17.00
  • I veicoli commerciali Euro 3 diesel senza filtro antiparticolato saranno bloccati dalle 7.30 alle 9.30.

I provvedimenti saranno sospesi dopo due giorni consecutivi sotto i limiti di 50 µg/m³, con acquisizione del rilevamento ufficiale il terzo giorno e conseguente efficacia il quarto

Per garantire la tutela e la protezione della salute dei cittadini e dell’ambiente, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, le Città Capoluogo di Provincia e i Comuni Lombardi, tra cui Rho, sono da tempo impegnati in azioni per il miglioramento della qualità dell’aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Per contrastare l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria a livello locale, Regione Lombardia, in affiancamento alle misure strutturali permanenti già avviate con il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA), ha coordinato, assieme ad ANCI Lombardia, l’attivazione di un Protocollo di collaborazione con i Comuni per l’attuazione di misure temporanee omogenee durante i periodi di accumulo degli inquinanti e di aumento delle relative concentrazioni.

Informazioni e aggiornamenti
http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria
 

Le misure previste dal Protocollo si articolano su 2 livelli:

1° livello (al superamento dei 7 gg del valore di 50 microg/mc di PM10)

  1. In aggiunta al divieto delle azioni previste dalla DGR n. 7635 dell’11 luglio 2008 e dalla DGR n.2578 del 31 ottobre 2014[1], verranno applicate le seguenti misure:

a.1)      per tutte le tipologie di veicoli già limitate in modo strutturale dalle DD.G.R. n. 7635/08 e n. 2578/14 dalle 7.30 alle 19.30 nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, il divieto di circolazione è esteso alle giornate di sabato, domenica e festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30.         
Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14;

a.2)      divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:

  • autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 09.00 alle ore 17.00,
  • autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 07.30 alle 09.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui alla D.G.R. 2578/14 con l’aggiunta dei veicoli speciali definiti dall’art. 54 lett. f), g) e n) del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

  1. Riduzione di 1 grado centigrado del valore massimo delle temperature dell’aria nelle unità immobiliari di cui all’art. 4, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 412/1993 e nei locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/1993, passando da 20°C a 19°C con tolleranza di 2°C.

Per quanto concerne le disposizioni di cui al punto b) fanno eccezione gli edifici rientranti nelle categorie di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. di seguito indicate:

  • E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari
  • E.3 edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani o disabili nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali e a centri per anziani
    • E.6 edifici adibiti ad attività sportive: E.6(1) piscine, saune e assimilabili; E.6(2) palestre e assimilabili; E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
    • E.7 edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili, ivi compresi gli asili nido.
  1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. 5656/2016 ed allegato alla presente. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale, quali: rendimento dell’apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell’impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell’Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all’atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.
  2. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc…), di combustioni all’aperto. Non è consentita alcuna deroga;
  3. Divieto generalizzato ed esteso per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
  4. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici. Non è consentita alcuna deroga.
  5. Di adottare tutti gli accorgimenti necessari mirati al contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, tra cui la limitazione all’uso di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di esercizi commerciali appartenenti alla categoria E.5 di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 412/1993 e conseguentemente a mantenere chiuse le porte.

2° livello (superamento del limite giornaliero di PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi)

 

Al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10 di 70 microgrammi/m3 per sette giorni consecutivi, a partire dal giorno successivo (9° giorno dal primo superamento) dall’acquisizione ufficiale del dato regionale come meglio specificato in premessa (8° giorno) entrano in vigore le seguenti misure omogenee e temporanee, definite di 2° livello.

Si applicano tutte le prescrizioni e divieti indicati al precedente punto 1) da a) a g) con le seguenti estensioni:

  1. Divieto di circolazione agli autoveicoli diesel Euro 3 non dotati di sistemi di riduzione della massa di particolato allo scarico in grado di garantire un valore di emissione del particolato almeno pari al limite fissato per lo standard Euro 4 nelle seguenti fasce orarie:
  • autoveicoli per il trasporto persone dalle ore 07.30 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 19.30;
  • autoveicoli per il trasporto cose dalle ore 18.00 alle ore 19.30, pertanto il divieto diviene dalle ore 07.30 alle 09.30 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni di cui alla precedente lettera a.2).

  1. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale riportata in Allegato 2 alla D.G.R. n. 5656/2016 ed allegato alla presente. I parametri individuati in Allegato 2 ai fini della classificazione ambientale quali: rendimento dell’apparecchio e concentrazioni di particolato primario, carbonio organico totale, ossidi di azoto e monossido di carbonio, sono indicati dal costruttore dell’impianto a biomassa legnosa nella Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell’Attestato di Certificazione. Laddove tali documenti non fossero presenti all’atto di acquisto, i costruttori metteranno a disposizione l’informazione anche tramite il proprio sito internet.

Le DGR n. 7635 dell’11 luglio 2008 e n. 2578 del 31 ottobre 2014 prevedono le seguenti modalità di limitazione della circolazione:

AUTOVEICOLI: nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30, non possono circolare:

  • gli autoveicoli a benzina Euro 0 (anche detti pre-Euro 1);
  • gli autoveicoli diesel (cioè alimentati a gasolio) Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 (omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE, o 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).

MOTOVEICOLI:

  • per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 0, è vigente fermo permanente della circolazione in tutte le zone del territorio regionale (A1, A2, B, C1 e C2), da lunedì a domenica, dalle 00,00 alle 24,00;
  • per motoveicoli e ciclomotori a due tempi Euro 1, è previsto il fermo della circolazione nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle 7.30 alle 19.30;

AUTOBUS M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL): è vigente il fermo permanente degli autobus M3 di classe Euro 0, Euro 1 ed Euro 2 diesel, da lunedì alla domenica dalle 00.00 alle 24.00 su tutto il territorio regionale.


 



 

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