Descrizione
Il Ministero della Salute con l'Ordinanza del 20 marzo ha disposto nuove misure urgenti, valide dal 21 al 25 marzo.
Qui le domande più frequenti, aggiornate con le nuove disposizioni del 20 marzo: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
Qui il testo completo del decreto ministeriale: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
Qui le domande più frequenti, aggiornate con le nuove disposizioni del 20 marzo: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
Qui il testo completo del decreto ministeriale: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_notizie_4283_0_file.pdf
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le
ulteriori seguenti misure:
a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle
aree gioco e ai giardini pubblici;
b) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa
all'aperto; resta consentito svolgere individualmente attivita'
motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel
rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
c) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,
nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con
obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro;
d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli altri che
immediatamente precedono o seguono tali giorni, e' vietato ogni
spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese
le seconde case utilizzate per vacanza.
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/03/2020 11:15:43